L'
acquisto della casa
è da sempre il sogno
di tutti gli
Italiani e gli
europei in genere; i
risparmi delle
famiglie sono
rivolti spesso e
volentieri al
mattone, ritenuto
ancora oggi, il
principale
investimento, sicuro
e redditizio per chi
affitta.
Possiamo assistervi
con agenti
immobiliari o, senza
impegno affidarvi a
una brava
guida italiana a
Londra che vi
porti nei quartieri
più belli della
città.
Qui, sotto alcuni
accorgimenti e
alcune indicazioni
per chi si appresta
a comprare casa:
Può essere utile dedicare un po' del nostro tempo a una passeggiata
nella zona dell'immobile: due chiacchiere con il portinaio possono dirci
molto di ciò che non si vede, un'occhiata ai dintorni ci può
tranquillizzare sulla distanza di "sicurezza" da eventuali terreni
soggetti nel tempo a trasformazioni di destinazione d'uso. E' bene
tornare nella zona ad orari diversi, in modo da rendersi conto di alcune
caratteristiche, come la luminosità o la rumorosità, in momenti diversi
della giornata.
E' necessario però raccogliere alcune informazioni ed effettuare una
serie di controlli, per i quali è necessario armarsi di metodo e
pazienza. Vediamoli insieme:
• Il tipo di immobile
Ogni immobile è definito da una categoria catastale. Le categorie
catastali sono suddivise in 5 gruppi, che si riferiscono alla
destinazione degli immobili (residenziale, commerciale, uffici, ecc.):
controllare la categoria catastale serve a verificare che l'immobile sia
censito (ovvero non abusivo) e che corrisponda alla destinazione d'uso
richiesta (appartamento anziché ufficio). Quando ci si reca presso
l'ufficio del Catasto, è bene ricordarsi di annotare anche la rendita
catastale, che servirà a determinare le tasse da pagare sulla proprietà
dell'immobile.
I 5 gruppi sono i seguenti:
Gruppo A (immobili a destinazione ordinaria)
Gruppo B (immobili destinati a servizi)
Gruppo C (immobili commerciali)
Gruppo D (immobili a destinazione speciale)
Gruppo E (immobili a destinazione particolare)
Scendiamo nel dettaglio del gruppo A, quello di nostro interesse:
A/1 Abitazione di tipo signorile
A/2 Abitazione di tipo civile
A/3 Abitazione di tipo economico
A/4 Abitazione di tipo popolare
A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare
A/6 Abitazione di tipo rurale
A/7 Abitazione in villini
A/8 Abitazione in ville
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10 Uffici e studi privati
A/11 Abitazione ed alloggi tipici dei luoghi
• La scheda catastale
Un altro documento da richiedere presso l'Ufficio del Catasto: oltre ai
dati catastali veri e propri, la scheda catastale riporta la piantina
dell'immobile. E' bene verificare che la disposizione interna dei locali
coincida con quella riportata sulla piantina. In caso contrario, è
importante ottenere dal proprietario tutta la documentazione inerente le
modifiche apportate: l'autorizzazione o la concessione edilizia, oppure
il condono edilizio. Ricordiamo che molte situazioni di abuso edilizio
sono state regolarizzate nel corso della prima metà degli anni 90: il
venditore deve produrre la documentazione attestante la sanatoria con le
relative ricevute di versamento.
• La visura ipotecaria
Per evitare sgradevoli sorprese, è bene ricordarsi di eseguire la
cosiddetta "visura" ipotecaria: è la consultazione di tutta la
documentazione riguardante le proprietà immobiliari di un determinato
individuo, una sorta di radiografia.
La visura si effettua presso l'Ufficio dei Registri immobiliari. Si
tratta di un lavoro oneroso in termini di tempo, per cui può essere
preferibile affidarlo a un professionista del settore.
La visura permette di verificare che il venditore sia effettivamente
proprietario dell'immobile, nonché:
- Il regime familiare, cioè se l'immobile è posseduto in comunione o in
separazione dei beni (nel primo caso, è necessario che ci sia il
consenso scritto alla vendita anche da parte del coniuge);
- La presenza di eventuali ipoteche o trascrizioni: per ottenere un
finanziamento il venditore può avere dato in garanzia l'immobile; in tal
caso, prima del rogito occorre ottenere un documento che attesti la
cancellazione dell'ipoteca (in caso contrario la si riceve in eredità);
- L'esistenza di eventuali diritti di usufrutto: se il proprietario ha
concesso a qualcuno l'usufrutto dell'immobile, mantenendone la "nuda
proprietà", non sarà possibile godere del bene fintanto che questa
persona ne avrà l'usufrutto.
• Convenzioni
La convenzione è un accordo tra i condomini, in base alla quale vengono
definite alcune "regole d'uso" degli spazi comuni: ad esempio, la
possibilità di utilizzo del cortile per il parcheggio di macchine o
motocicli. Giocoforza questi accordi passano in eredità dal venditore al
compratore.
• Servitù
La servitù è una forma di limitazione all'uso della proprietà: ad
esempio, può essere necessario garantire il passaggio ai veicoli dei
condomini di un edificio adiacente privo di altre vie d'uscita.
• Impianti
Ricordarsi di controllare lo stato di tutti gli impianti a servizio
dell'edificio: solo per fare un esempio, se l'edificio è vecchio,
l'impianto elettrico potrebbe non essere stato messo a norma (con
riferimento alla legge 46/90).
• Regolamento e sospesi condominiali
E' bene verificare che il regolamento condominiale non contenga divieti
per noi inaccettabili: il caso più frequente è quello di un regolamento
condominiale che impedisce ai condomini il possesso di animali
domestici. Un'altra verifica molto importante è quella relativa alle
spese condominiali decise prima dell'acquisto e non ancora sostenute dal
proprietario, ad esempio il rifacimento delle facciate, oppure spese
arretrate. Da non dimenticare la tassa sulla spazzatura.
• Imposte non pagate
E' importante ricordarsi che con l'acquisto di un immobile si ereditano
anche tutte le tasse non pagate dal vecchio proprietario.
• Informazioni finanziarie sul venditore
Quando il proprietario è un imprenditore o un commerciante, o a maggior
ragione una società, è bene cercare di ottenere quante più informazioni
possibili sul suo stato finanziario, compatibilmente con i limiti
imposti dalla legge sulla privacy. Ricordiamo infatti che, in caso di
fallimento, la legge prevede che i beni del fallito vengano restituiti
ai creditori (se il fallimento avviene entro due anni dalla
compravendita anche la casa, per cui l'acquirente diventerebbe a tutti
gli effetti uno dei creditori).
Scarica la guida per
acquistare casa a Londra